Consorzio Farmaceutico Intercomunale

Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati   L’articolo 47, comma 1, del D.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
 
L’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, e la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’amministrazione interessata, a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico responsabili della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.

Ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 47, competente all’irrogazione di tale sanzione è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha disciplinato la materia con proprio Regolamento, adottato il 16 novembre 2016 e pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016.

A seguito della notifica dei provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale provvede alla pubblicazione in questa sezione.
La sanzione di cui all’art. 47, comma 1, del suddetto Decreto Legislativo, si applica inoltre anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo.

Ultimo aggiornamento

7 Luglio 2021, 13:47